Art. 3.
(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Taormina.
      2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Taormina, direttamente, attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.
      3. Il comune di Taormina, con propria deliberazione, disciplina:

          a) le modalità dell'eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

          b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

          c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;

          d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 4 degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;

          e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.

 

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