1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Taormina.
2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Taormina, direttamente, attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, ovvero attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.
3. Il comune di Taormina, con propria deliberazione, disciplina:
a) le modalità dell'eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco;
b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;
c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;
d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 4 degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;
e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione medesima.